Art. 16
LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
In vigore dal 8 gen 1975
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle società indicate nell' dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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