Art. 11 · LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

Art. 11

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 24 lug 1977
Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente saranno effettuati appositi corsi professionali. La durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia. Il personale partecipante ai corsi sarà imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo .
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