Art. 3 · LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Art. 3

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

In vigore dal 22 nov 1974
Il personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.
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