Art. 4 · LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Art. 4

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 22 mag 1976
Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall' del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall' del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti". Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.
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