Art. 14 · LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Art. 14

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1974
La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura. Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.
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