Art. 10
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1974
I limiti massimi dei contributi previsti dall' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1 ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.
Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 14 milioni.
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