Art. 11
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 6 nov 1974
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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