Art. XXII
Trattato

Art. XXII

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In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XXII Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile. Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti con traenti mediante notifica dell'altra Parte contraente e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. Il presente trattato abroga e sostituisce la convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmata a Washington il 23 marzo 1868, emendata ed integrata dalle convenzioni firmate rispettivamente il 21 gennaio 1869 e l'11 giugno 1884, nonché dall'accordo costituito dallo scambio di note del 16 e 17 aprile 1946. IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente trattato ed apposto i loro sigilli. FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, il 18 gennaio 1973. Per gli Stati Uniti d'America Graham A. MARTIN Per la Repubblica italiana MEDICI
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