Trattato
Art. XX
20 / 22In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XX
Le spese relative alla traduzione dei documenti ed al trasporto della persona richiesta sono a carico della Parte richiedente.
I pubblici ufficiali competenti degli Stati Uniti rappresenteranno l'Italia con tutti i mezzi legali a loro disposizione davanti alle proprie autorità giudiziari e reciprocamente l'Italia si impegna a far valere gli interessi degli Stati Uniti con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento.
Nessuna richiesta di rimborso di spese sostenute per l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e la consegna della persona richiesta a norma del presente trattato sarà avanzata dalla Parte richiesta nei confronti della Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xx