Art. XVII
Trattato

Art. XVII

17 / 22
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XVII La Parte richiesta comunicherà senza indugio per via diplomatica alla Parte richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione. Se, ai fini dell'estradizione, è stato emesso dall'autorità competente un mandato od ordine di cattura nei confronti della persona richiesta e se detta persona non viene allontanata dal territorio della Parte richiesta entro il termine prescritto dalle leggi di detta Parte, la persona in questione può essere messa in libertà e la Parte richiesta può in seguito rifiutare di estradare detta persona per lo stesso reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xvii