Art. XIII
Trattato

Art. XIII

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In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XIII In caso di urgenza ciascuna Parte contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione per via diplomatica. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata sia per via diplomatica, sia direttamente tra il Ministero italiano di grazia e giustizia ed il Dipartimento federale della giustizia degli Stati Uniti; essa deve contenere la descrizione della persona richiesta, l'indicazione che si intende chiedere la sua estradizione e la dichiarazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna, incluse le sentenze di condanna in assenza o in contumacia della persona di cui trattasi, nonché le altre eventuali informazioni che sarebbero necessarie per giustificare la emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale se il reato fosse stato commesso, o la persona fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta. Ricevuta la domanda, la Parte richiesta compirà tutti i passi necessari al fine di assicurare l'arresto della persona richiesta. La persona arrestata in base a tale richiesta dovrà essere posta in libertà dopo quarantacinque giorni dalla data dell'arresto se non sarà stata ricevuta la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo XI. Questa condizione non impedirà l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto la estradizione della persona richiesta se la domanda sarà successivamente ricevuta.
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