Art. 5 · Redditi immobiliari
Convenzione

Art. 5

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Redditi immobiliari

In vigore dal 13 dic 1974
Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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