Convenzione
Art. 3
3 / 30Definizioni generali
In vigore dal 13 dic 1974
Definizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
d) l'espressione "residente dell'Irlanda" designa:
i) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda;
ii) ogni altra persona che è considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e
(aa) non residente in Italia ai fini della imposta italiana, o (bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale;
e) l'espressione "residente dell'Italia" designa:
i) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia;
ii) ogni altra persona che è considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e
(aa) non residente in Irlanda ai fini della imposta
irlandese, oppure
(bb) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale;
f) le espressioni "residente di uno Stato contraente" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità competente" designa:
1) per quanto concerne l'Irlanda, i "Revenue Commissioners" o i loro rappresentanti autorizzati;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-3