Art. 27 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 27

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Entrata in vigore

In vigore dal 13 dic 1974
Entrata in vigore 1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) In Irlanda: i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967; ii) in ordine all'imposta sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1967, e per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data; b) In Italia: in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1967.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-27