Art. 23 · Non discriminazione
Convenzione

Art. 23

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Non discriminazione

In vigore dal 13 dic 1974
Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) per quanto riguarda l'Irlanda, tutti i cittadini dell'Irlanda e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Irlanda; b) per quanto riguarda l'Italia, coloro che hanno la nazionalità italiana e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia. 3. La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere conseguita in questo altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari, nè che esse facciano obbligo all'Irlanda di accordare ai nazionali dell'Italia le riduzioni o esenzioni previste dalle disposizioni del "Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act. 1956 (No 8 of 1956)", e successive modificazioni, o dalla parte II del "Finance (Miscellaneous Provisions) Act. 1956 (No 47 of 1956)", e successive modificazioni, o dal capitolo II o capitolo III della parte XXV del "Income Tax Act. 1967 (No 6 of 1967)". 6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia della imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana. 7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-23