Convenzione
Art. 22
22 / 30Agevolazioni di carattere personale per i non residenti
In vigore dal 13 dic 1974
Agevolazioni di carattere personale per i non residenti
1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda.
2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-22