Art. 20 · Redditi non espressamente indicati
Convenzione

Art. 20

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Redditi non espressamente indicati

In vigore dal 13 dic 1974
Redditi non espressamente indicati Gli elementi di reddito conseguiti nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente convenzione non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-20