Art. 19 · Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti
Convenzione

Art. 19

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Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti

In vigore dal 13 dic 1974
Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti 1. Le remunerazioni che una persona fisica di uno Stato contraente riceve per incarichi di studio o di ricerca ad alto livello o per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni presso una università, istituto di ricerca, scuola, collegio o altro istituto analogo nell'altro Stato contraente non sono tassabili in quest'ultimo Stato. 2. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e o era prima residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato contraente.
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