Art. 18 · Funzioni pubbliche
Convenzione

Art. 18

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Funzioni pubbliche

In vigore dal 13 dic 1974
Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che la persona fisica abbia la nazionalità dell'altro Stato contraente, senza avere anche la nazionalità del detto primo Stato. 2. Le disposizioni degli si applicativo alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-18