Art. 13 · Professioni libere
Convenzione

Art. 13

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Professioni libere

In vigore dal 13 dic 1974
Professioni libere 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-13