Convenzione›Parte TERZA
Art. 51
51 / 51In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
Paragrafo 2. - La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà a tutti gli effetti la convenzione firmata a Madrid il 21 luglio 1956.
Paragrafo 3. - La presente convenzione è conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
Paragrafo 4. - In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
Paragrafo 5. - I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessasse di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad appositi accordi fra le Autorità competenti dei due Paesi.
Paragrafo 6. L'accordo amministrativo del 25 novembre 1957 resta in vigore in quanto non contrasta con la presente convenzione e finché non entrerà in vigore un altro accordo amministrativo che lo sostituisca.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
FATTO a Madrid il 20 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Giorgio OLIVA
Per lo Stato spagnolo
Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
Storico versioni
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