Art. 50
ConvenzioneParte TERZA

Art. 50

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In vigore dal 5 dic 1974
Nell'accordo amministrativo previsto all' saranno stabilite le condizioni e le modalità secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi, in ragione della nazionalità straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non è stata conforme alle disposizioni della presente convenzione. Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalità secondo le quali potrà essere tenuto conto dei periodi di lavoro o di assicurazione anteriori alla entrata in vigore della presente convenzione, nella stessa misura in cui se ne sarebbe tenuto conto se la presente convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-50