Art. 45
ConvenzioneParte TERZA

Art. 45

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In vigore dal 5 dic 1974
Le due Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative per l'applicazione della presente convenzione. Essi potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese.
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