Convenzione›Parte TERZA
Art. 43
43 / 51In vigore dal 5 dic 1974
I ricorsi che debbono essere presentati entro un periodo di tempo determinato, ad una autorità o ad un istituto competente di uno dei due Paesi, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati entro lo stesso periodo di tempo ad una delle corrispondenti autorità od organismi dell'altro Paese.
In tal caso quest'ultima autorità o quest'ultimo istituto deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi all'autorità o all'istituto competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-43