Art. 34
Convenzione

Art. 34

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In vigore dal 5 dic 1974
Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto alle prestazioni familiari, previste nella legislazione della stessa Parte, anche se i familiari risiedono nell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-34