Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 5 dic 1974
Quando la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'apertura del diritto alle prestazioni familiari indicate nell' della presente convenzione, al compimento di periodi di lavoro o di assicurazione si tiene conto a tale scopo dei periodi di lavoro o di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-31