Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 5 dic 1974
Nell'accordo amministrativo previsto all' si determineranno secondo i casi: a) le forme o modalità applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese; b) le forme o modalità applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese; c) il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-26