Convenzione
Art. 26
15 / 51In vigore dal 5 dic 1974
Nell'accordo amministrativo previsto all' si determineranno secondo i casi:
a) le forme o modalità applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese;
b) le forme o modalità applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese;
c) il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-26