Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 5 dic 1974
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni per malattia in Spagna e delle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi in Italia qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
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