Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 5 dic 1974
Salvo quanto disposto all', se per valutare il grado di incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la legislazione di uno dei due Paesi prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente siano presi in considerazione, lo sono anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Paese come se si fossero verificati sotto la legislazione del primo Paese.
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