Art. 19
Convenzione

Art. 19

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In vigore dal 5 dic 1974
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi, occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'istituto competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di cui l'infortunato sia cittadino.
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