Art. 15
Convenzione

Art. 15

4 / 51
In vigore dal 5 dic 1974
Salvo quanto disposto dall': a) se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarrà a carico degli istituti competenti del primo Paese; b) qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-15