Art. 11
ConvenzioneParte SECONDA

Art. 11

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In vigore dal 5 dic 1974
L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.
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