Art. 7
LEGGE 17 agosto 1974, n. 396
In vigore dal 15 set 1974
All' della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974.
Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".
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