Art. 2 · LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Art. 2

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall' della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente: "Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita. Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorchè proprie di altra qualifica. Il provvedimento non può avere carattere punitivo. Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato. La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;396#art-2