Art. 13 · LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Art. 13

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni. Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è triplicato.
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