Art. 10
LEGGE 17 agosto 1974, n. 396
In vigore dal 15 set 1974
Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.
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