Art. 1
LEGGE 17 agosto 1974, n. 396
In vigore dal 15 set 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:
"Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".
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