Art. 21 · LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Art. 21

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Indennità per i servizi viaggianti) Con effetto dal 1 aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennità oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è maggiorata del venticinque per cento. L'indennità di cui all' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, è soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.
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