Art. 17
LEGGE 12 agosto 1974, n. 370
In vigore dal 8 set 1974
(Modificazione dell' della legge 9 gennaio 1973, n. 3)
Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n. 3.
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