Art. 15 · LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Art. 15

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 1 gen 1985
(Anticipazione di fondi) Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all', primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende poste telegrafoniche e può essere modificato dalla legge finanziaria .
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