Art. 13 · LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Art. 13

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Collaudi degli ascensori e montacarichi) Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che opererà nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.
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