Art. 5 · LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

Art. 5

LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

In vigore dal 23 giu 1988
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1988, N. 186 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 1974 LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - COLOMBO - PRETI - TOGNI - DE MITA - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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