Art. 1 · LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

Art. 1

LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

In vigore dal 14 set 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonchè alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO). Per quanto concerne i programmi facoltativi dell'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all' saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi. La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.
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