Art. 3
LEGGE 2 agosto 1974, n. 388
In vigore dal 14 set 1974
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:
1) quanto alla somma di 2.550.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con ciò prorogate le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
2) quanto alla somma di 3.500.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
3) quanto alla somma di 8.000.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui all'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 1974
LEONE
RUMOR - GIOLITTI - COLOMBO - TOGNI - DE MITA - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-08-02;388#art-3