Art. 2 · LEGGE 2 agosto 1974, n. 388

Art. 2

LEGGE 2 agosto 1974, n. 388

In vigore dal 14 set 1974
L'Università di Roma per la attività del Centro ricerche aerospaziali potrà godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di L. 6.650.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per il programma San Marco D e per la gestione operativa, manutenzione e migliorie del poligono mobile equatoriale.
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