Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 ago 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, con le seguenti modificazioni: all' al primo comma, dopo le parole: "31 dicembre 1975", è aggiunto il seguente periodo: "La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975"; dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, al 31 dicembre 1974". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1974 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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