Art. 47 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 47

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in L. 2.500.000.000 per il 1973 ed in L. 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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