Art. 45 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 45

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 28 mar 1980
A decorrere dal 1 gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti dell'assegno all'economo spirituale di cui all', nonchè dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1 gennaio 1974, in applicazione dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato . L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343#art-45