Art. 39
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione stabiliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.
L'aumento è apportato su istanza del titolare del beneficio.
Peraltro, esso darà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'articolo 78 del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.
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