Art. 38
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L'articolo 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, si applicano le disposizioni di cui all' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
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